Mini Imu, informazioni per il versamento

Scadenza 24 gennaio per contribuenti di San Piero a Sieve

La recente normativa, fra cui il Decreto Legge 133 del 30 novembre scorso, in fase di conversione, ha stabilito che nei Comuni che hanno deliberato o confermato, nell’anno 2013, un’aliquota per l’abitazione principale superiore a quella del 4 per mille, prevista per legge, i contribuenti debbano versare il 40% della differenza tra l’imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e l’imposta calcolata applicando l’aliquota di base stabilita per legge (la cosiddetta “Mini-IMU”).
L’Ufficio Tributi informa pertanto la cittadinanza, con una comunicazione che contiene indicazioni diversificate per i cittadini dei territori di Scarperia e San Piero a Sieve:
• Il Comune di Scarperia negli anni 2012 e 2013 non ha aumentato l’aliquota IMU per l’abitazione principale. Pertanto il versamento della differenza d’imposta per i contribuenti la cui abitazione principale si trovi nel territorio del Comune di Scarperia non è dovuto.
• Il Comune di San Piero a Sieve, invece, sempre per gli anni 2012 e 2013, aveva determinato nel 4,5 per mille l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze. Per questo motivo, entro il prossimo 24 gennaio, i contribuenti dovranno versare il 40% della differenza tra l’imposta calcolata applicando l’aliquota stabilita dal Comune e quella calcolata applicando l’aliquota base (4 per mille). Per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello F24, con i codici 3912 (codice tributo), e I085 (codice catastale Comune). Trattandosi di un’imposta relativa al 2013, il versamento dovrà appunto riguardare ancora il Comune di San Piero a Sieve, e non il Comune unico di Scarperia e San Piero, istituito dal 1 gennaio 2014. L’importo minimo, al di sotto del quale non dovrà essere eseguito il versamento, è pari ad € 4,00, e si riferisce all’importo annuale dovuto (IMU + Mini IMU 2013). Per agevolare il contribuente nella determinazione del dovuto, il Comune rende disponibile, come in passato, il programma di calcolo sul proprio sito, precisando che però lo stesso consente il conteggio, ma non la stampa del modello F24. L’Ufficio tributi è a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.