Coronavirus: le restrizioni del decreto del 9 marzo 2020

Tutte le misure valide fino al 3 aprile 2020

10.03.2020 - Un nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 09.03.2020 che estende a tutto il territorio nazionale lle limitazioni previste iniziallmente solo per la Regione Lombardia ed altre 14 province.

Il testo integrale del decreto suddetto ed anche il modulo per l'autodichiarazione della necessità degli spostamenti sono allegati a fianco di questa pagina.

09.03.2020- Il nuovo decreto del governo per l’emergenza coronavirus e che «chiude» la Lombardia e altre 14 province è stato firmato alle 3.22 della notte fra il 7 e l’8 marzo dal premier Giuseppe Conte. Il provvedimento è composto da tredici pagine, compreso l’allegato già diffuso nei giorni scorsi con le regole primarie di igiene (lavare spesso le mani, evitare contatto ravvicinato con persone malate, etc). Il testo è suddiviso in cinque articoli. Ecco i contenuti.

Le restrizioni per le aree più esposte

L’articolo 1 riguarda il «contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia». Numerose le misure adottate:

a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute», anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;

b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;

c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;

d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;

f) sono chiusi gli impianti da sci;

g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;

h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;

i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;

l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;

m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;

n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;

o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;

p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;

q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;

s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.

Le misure per il resto del Paese

L’articolo 2 fissa le misure che riguardano il resto del paese. Eccole nel dettaglio.

a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) restano chiusi musei e istituti di cultura;

e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie; 

i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;

l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;

t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione;

u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;

v) l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;

z) divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.


Le informazioni e le procedure
L’articolo 3 stabilisce le «misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale».
Il primo comma impone l’applicazione delle seguenti misure:

a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;

c) si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;

e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all’aperto senza creare assembramenti;

h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;

i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza. Dal secondo al 4° comma sono indicate le prescrizioni e le procedure a cui devono attenersi gli operatori di sanità pubblica che entrano in contatto con le persone che richiedano l’intervento delle Asl o delle strutture mediche o che siano sottoposte a sorveglianza. Il comma 5 stabilisce che le persone in sorveglianza in caso di comparsa dei sintomi avvertano il medico di base e l’operatore di sanità pubblica preposto al coordinamento; indossino la mascherina chirurgica; rimangano nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

L’articolo 4 fissa le regole per il «monitoraggio delle misure», affidato al prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle forze armate.

L’articolo 5 contiene invece le disposizioni finali.

In allegato il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Fonte dell'informazione: Corriere della Sera on line del 08.03.2020