Coronavirus: i divieti del Sindaco

Confermate fino al 13 aprile 2020 ulteriori restrizioni del Sindaco

Sono confermate con ordinanza n. 33 del 03.04.2020 FINO AL 13 APRILE 2020 le ulteriori restrizioni stabilite dal Sindaco per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. In particolare è riconfermato il divieto di accesso a tutte i parchi, giardini pubblici e aree attrezzate del territorio comunale, il divieto di andare a fare la spesa alimentare oltre i confini del territorio comunale, salvo il caso in cui raggiungere un punto vendita in un comune confinante sia il tratto più breve da percorrere spostandosi dalla propria abitazione, il divieto di vendita di gioco tipo "gratta e vinci" e similari, il divieto di andare oltre i mille metri dalla propria abitazione nel caso di attività motoria individuale o uscita con l'animale da compagnia.

E' stata confermata dal Sindaco la sospensione della regolamentazione a tempo dei veicoli su tutto il territorio comunale e la sospensione anche del divieto di sosta per pulizia strade.

Si riporta di seguito il testo dell'ordinanza relativa alla parte di quanto ordinato dal Sindaco:

In via precauzionale, con effetto immediato, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale di prorogare fino al 13 APRILE 2020

- la sospensione dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati nell’ambito del territorio comunale, nonché all’interno della stazione ferroviaria, ad eccezione di quelli presenti sulla rete autostradale. Gli stessi esercizi potranno continuare solo la vendita di tabacchi, ove prevista;

- l’acquisto di generi alimentari e di tutti gli altri generi ammessi dall’allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 è consentito all’interno del confine comunale solo a residenti e ai domiciliati del Comune di Scarperia e San Piero, (tranne il caso in cui il punto vendita accessibile o più vicino alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune)salvo;

- le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 prorogato dal DPCM 1 aprile 2020 hanno l'obbligo della sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

- le tassative motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (per lavoro, ragioni di salute o assoluta urgenza come, ad esempio, gli acquisti di generi alimentari) devono sussistere anche in caso di utilizzo delle biciclette, di spostamenti a piedi e con qualsiasi altro mezzo di circolazione. Se la motivazione dell’uscita dalla propria abitazione è l’esercizio indispensabile dell’attività motoria individuale (passeggiata per ragioni di salute dimostrabile in caso di accertamento) o l’uscita con l’animale di compagnia è obbligatoria la permanenza in prossimità della propria abitazione e comunque non oltre i 1.000 metri dalla stessa, o un solo genitore con i propri figli minori purchè avvenga in prossimità della propria abitazione o accompagnamento di anziani ed inabili per motivi di necessità o di salute;

- l'ordinanza del 17/03/2020 n. 25 e la successiva del 23/03/2020 n. 28 che aveva anche stabilito la chiusura di tutti i parchi pubblici e aree verdi del territorio Comunale;

- l'ordinanza del 18/03/2020 n. 27 che aveva sospeso:

a) la regolamentazione a tempo dei veicoli per tutto il territorio comunale;

b) il divieto di sosta per esigenza di pulizia strade in tutto il territorio comunale fino al 03.04.2020 incluso.

Sono pubblicati a fianco di questa pagina i testi integrali delle seguenti ordinanze sindacali: n. 33 del 03.04.2020, n. 28 del 23.03.2020, n. 27 del 18.03.2020 e n. 25 del 17.03.2020.