Acconto IMU per l’anno 2020

Il 16 giugno 2020 ultimo giorno. Pagamento anche on line. Tutte le informazioni

CALCOLO DELL’IMPOSTA E VERSAMENTO ON LINE
Sul sito internet comunale è presente un applicativo per il calcolo dell’imposta dovuta che permette di stampare  il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento, oppure procedere direttamente con il pagamento on line mediante carta di credito o attraverso il circuito MyBank. Potete utilizzare tale applicativo cliccando qui.

Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato, ai sensi del comma 762 art 1 Legge 160/2019, ovvero: “Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU  …omissis… per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote…omissis…pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”.

Attenzione: la circolare 1/DF del 18/03/2020 del Ministero delle Finanze chiarisce che in caso di cessione di un immobile nel corso del 2019, nulla è dovuto, per l’immobile ceduto, a titolo di acconto IMU 2020.
 

RIEPILOGO ALIQUOTE 2019

Aliquota

Caratteristiche

Detrazione €

Abitazione principale e assimilate

Abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9 + pertinenze: C02, C06, C07 una per categoria)

4,00

200,00

Abitazione residenti in istituto di ricovero assimilate all’abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9 + pertinenze: C2, C6 e C7 una per categoria) con presentazione di autocertificazione.

4,00

200,00

Immobili ad aliquota ordinaria

Aree Fabbricabili e immobili non inclusi nelle fattispecie agevolate.

10,60

 

Immobili con aliquota agevolata

Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato

(con presentazione di autocertificazione*)

9,10

 

Immobili con aliquota agevolata

Abitazioni in uso gratuito genitori/figli + pertinenze C2, C6 e C7 (una per categoria) con presentazione di autocertificazione.

8,50

 

Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato a Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Associazioni Ricreative Culturali con presentazione di autocertificazione.

8,50

 

*Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2018 è stato stabilito che a partire  dall’anno   d’imposta   2018, nell’ottica   della   semplificazione   dei   rapporti   tra   pubblica amministrazione   e   contribuenti, non   sia   più   necessario   presentare l’autocertificazione   per beneficiare dell’aliquota agevolata del 0.91% per i soli immobili locati con contratto registrato successivamente al 1° luglio 2010, se completo dei dati catastali.

 

IMU - Abitazione principale (commi 741, 748 e 749)
L’IMU sull’abitazione principale è dovuta solo per le unità immobiliari classificate in cat. A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso) applicando la detrazione di € 200,00.

Attenzione! Dal 2020 è cambiata la disciplina rispetto agli anni precedenti ed è considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce ai fini della sola applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (fino al 2019 il diritto di abitazione si costituiva in capo al coniuge assegnatario della ex casa coniugale).

IMU - Comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comma 747)
La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico
b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
c) Unità immobiliari (ad eccezione delle cat. A1, A8, A9), concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

·il contratto sia registrato;

·il comodante possieda una sola abitazione in Italia (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

·il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile oggetto del comodato.

IMU – abitazioni locate a canone concordato (comma 760)
Per le abitazioni locate a canone concordato l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%.

IMU - Terreni agricoli e incolti (comma 758)
Il Comune di Scarperia e San Piero è comune montano, pertanto i terreni agricoli e i terreni incolti sono esenti dall’IMU.

RIDUZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
In considerazione dell’emergenza Covid-19 l’art. 177 del D.L. “Rilancio” ha previsto delle esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico.  In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.