La dichiarazione va presentata a una delle sedi dell'Anagrafe entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.
Può essere presentata per sé o anche per gli altri componenti dello stato di famiglia.
Si può anche inviare tale dichiarazione per posta ordinaria o posta elettronica certificata.
• cittadinanza di uno Stato non comunitario
• residenza nel Comune di Scarperia e San Piero
L'interessato può consegnare la dichiarazione di rinnovo dimora abituale:
Termine di conclusione:
a) Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è immediato.
b) Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale si conclude entro 60 giorni.
I cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Scarperia e San Piero hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, corredata dalla copia del permesso / carta medesima.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge n. 94 del 05.07.2009 "disposizioni in materia di sicurezza pubblica ( che ha modificato l'art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989 ) la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri non comunitari, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi SEI mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Aiutaci a migliorare!
La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!