I fuochi d'artificio, anche eseguiti in occasione di feste private, sono disciplinati dall'art. 57 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). La competenza al rilascio di autorizzazione spetta al Sindaco, previo eventuale parere d'idoneità della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti.
Per la presentazione dell'istanza è necessario utilizzare la modulistica unificata e standardizzata scaricabile dal link indicato nella sezione "link esterni".
Le pratiche vanno inviate al SUAP ASSOCIATO istituito presso l'Unione dei Comuni del Mugello obbligatoriamente in via telematica - in ottemperanza D.P.R. 160/2010 - tramite il portale STAR
Requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per spettacoli pirotecnici, corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria, così come da Circolare Prefettizia del 19/09/2007 e cioè:
planimetria in scala 1:500 del luogo di sparo;
planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante il luogo di sparo, con indicate in diversi colori il luogo di sparo, l'area di ricaduta e l'area di sicurezza;
relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, sullo stato dei luoghi che contenga aspetti geomorfologici, del terreno e delle vie di esodo;
relazione tecnica inerente i soggetti deputati all'accensione, le caratteristiche ed il quantitativo dei fuochi;
rispetto di quanto indicato nelle Circolari del Ministero dell'Interno dell'11/01/2001 e del 20/05/2014.
Per il rilascio delle autorizzazioni sono necessarie due marche da bollo da € 16,00, una da apporre nella domanda e una da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio. Inoltre, in caso di sopralluogo da parte della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti, le relative spese sono a carico del richiedente.
Intervento della Commissione, se richiesto
In occasione di feste private con scarsa affluenza di persone e scarso quantitativo di esplosivi, la Commissione, di norma esprime soltanto un parere di fattibilità sulla base della documentazione presentata. Per feste pubbliche o con grande affluenza di persone e/o con utilizzo di quantitativi di esplosivi superiori a 40 kg ovvero in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, la Commissione può procedere anche a sopralluogo.
Si fa presente che anche il lancio delle cosiddette lanterne cinesi è sottoposto alla medesima disciplina dell’art. 57 del T.U.L.P.S ed ai medesimi adempimenti.
RD 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
RD 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii - Regolamento attuativo
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