Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o di trasferimento all'estero devono essere redatte su modulistica ministeriale (vedi allegati in calce alla scheda) debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso.
Potranno essere presentate:
- personalmente presso l'Ufficio Anagrafe delle sedi di Scarperia (Via dei Bastioni n. 3) e San Piero (Piazzetta del Comune n. 1) previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri:
0558431601 oppure 0558491635 per la sede di Scarperia
0558487538 per la sede di San Piero;
- per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Scarperia e San Piero - Anagrafe, Via Dei Bastioni 3 - 50038 Scarperia e San Piero
- per fax ai n. 055 846509 - 055 848432
- per via telematica, nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
la richiesta sia sottoscritta con firma digitale ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it
La dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonchè il rilievo penale. E' perciò prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza
Per coloro che:.
Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Il 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme sul "cambio di residenza in tempo reale".
Le modifiche emanate dal Legislatore riguardano specificamente:
Per residenza si intende avere la dimora abituale nel Comune di Scarperia e San Piero.
A tal fine giova ricordare che per dimora abituale si intende la permanenza nel luogo dichiarato, la quale non è incompatibile con eventuali allontanamenti, unitamente alla volontà di rimanervi. ( Corte di Cassazione 1965 )
Per coloro che provengono da altro COMUNE ITALIANO:
La domanda di residenza deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli.
Occorre quindi allegare copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione anagrafica allo sportello o successivamente, con altro mezzo, verrà rilasciata la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti da eseguire e la durata del procedimento;
Il servizio è gratuito.
Il decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni in legge 23 maggio 2014 n. 80, all'art 5 “Lotta all'occupazione abusiva degli immobili.....” stabilisce - tra l'altro - che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (omissis) I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione per i cinque anni successivi. Conseguentemente a tale disposizione è stata disposta l'acquisizione obbligatoria, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fssato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro).
In caso di dichiarazioni mendaci il movimento anagrafico è annullato (ovvero si ritorna alla posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica). Sarà data comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza; sono previste sanzioni penali.
Dal 19 gennaio 2013 la Motorizzazione Civile NON invia più l'etichetta di aggiornamento dell'indirizzo per la di guida. Nel caso in cui dopo 180 giorni non sia pervenuto a domicilio l'etichetta di aggiornamento della carta di circolazione, è necessario che l'interessato contatti la Direzione Centrale della Motorizzazione Civile al n. verde 800232323.
Per le residenze in alloggi di edilizia economico-popolare è inviata all' ERP comunicazione tesa alla verifica dell'autorizzazione prevista.
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