Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi (Es. ENEL, TELECOM, PUBLIAMBIENTE ecc), i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati. Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Come si fa l'autocertificazione:
I moduli per l'autocertificazione possono essere reperiti presso le Pubbliche Amministrazioni. E' comunque sempre possibile rendere la dichiarazione anche senza utilizzare gli appositi moduli.
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica di firma e marca da bollo. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle, anche tramite fax allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità o posta elettronica certificata.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rese da:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere sottoscritte da cittadini maggiorenni. Per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore. Per gli interdetti la firma deve essere apposta dal tutore.
ATTENZIONE: con la dichiarazione sostitutiva di certificazione non si paga nè l'imposta di bollo nè i diritti di segreteria e rimborso stampati.
L'autenticazione della sottoscrizione (solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentarsi ai privati) è soggetta all'imposta di bollo.
Dal 1° gennaio 2012 i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati / estratti destinati a soggetti privati ( banche, assicurazioni ecc..) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
Cosa si può autocertificare:
I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.
Chi deve accettare l'autocertificazione:
I TRIBUNALI non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
L'AUTOCERTIFICAZIONE E' ESTESA ANCHE AI PRIVATI (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni hanno la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle stesse. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Validità temporale dell'autocertificazione
L'autocertificazione ha la validità degli atti che sostituisce.
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
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