Le nuove regole

In vigore da domenica 15 Novembre 2020

Oltre a tutti i divieti già in vigore con la zona arancione, gli spostamenti sono vietati anche all'interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

I genitori separati o divorziati possono andare a trovare i figli minori, anche in un altro comune, mentre non è consentito far visita a parenti o amici non conviventi.

Bar e ristoranti sono chiusi ma è consentito l’asporto fino alle 22, mentre non ci sono limiti d’orario per la consegna a domicilio.

Chiusi i negozi, tranne supermercati, generi alimentari e commercio al dettaglio di beni di prima necessità. Oltre a edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie restano aperte anche le lavanderie, le ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni. Rimangono aperti anche parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico- sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero; aperti i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli. Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici.

Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi.

Didattica a distanza dalla seconda media alla quinta superiore, mentre restano in presenza nidi, materne, elementari e prima media.

Chiese e cimiteri: rimangono aperti con l'obbligo di restare all'interno dei confini comunali, evitando assembramenti e con obbligo di mascherina.

Sport e attività motoria: in base all'art. 3 del Dpcm del 3 novembre, l’attività motoria (come la passeggiata) è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva (come jogging o bicicletta) è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.