La sentenza del Tar sul progetto della centrale a biomasse di Petrona

Il commento dell'amministrazione sul recente pronunciamento della magistratura amministrativa

Rispetto alle inesattezze, anche giornalistiche, apparse con riguardo alla vicenda della centrale a biomasse di Petrona e alla recentissima sentenza del TAR Toscana intervenuta in argomento, occorre fare chiarezza e ristabilire la correttezza dei fatti.
Il Comune si è costituito in giudizio in un ricorso al TAR Toscana proposto dal Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona e da alcune persone fisiche residenti e/o operanti nelle vicinanze dell’area interessata dal progetto.
Il Tar non ha riconosciuto il Comitato quale soggetto legittimato a ricorrere, come si può verificare dalla lettura della sentenza stessa, in assenza di previsioni statutarie che ne dimostrino la rappresentatività, uno stabile assetto organizzativo e un altrettanto stabile collegamento con il territorio e l'interesse che si assume leso. Il ricorso è stato infatti esaminato solo in quanto presentato anche da singoli cittadini, per il fatto di essere residenti o avere una qualche attività nelle zone interessate dalla realizzazione dell'impianto.
Il TAR non ha considerato illegittimi l’operato e gli atti assunti dal Comune. Nel merito, il TAR ha infatti accolto il ricorso nella sola parte riguardante la mancata valutazione sulla opportunità o meno di sottoporre il progetto a VIA (Valutazione Impatto Ambientale). Per essere chiari: le norme regionali in materia (art. 43 comma 2 e Allegato B2 della legge regionale n. 10/2010) applicabili al caso esaminato dal Tar, non richiedevano per impianti di potenza pari a meno di 1 Mw come quello di Petrona una specifica valutazione d’impatto ambientale. Il Tar, invece, ha ritenuto, in linea di continuità con alcuni suoi precedenti del 2015 e 2016, che un impianto non possa essere esentato da VIA solo perché al di sotto di una determinata soglia di potenza fissata dalla legislazione regionale, posto che la direttiva comunitaria 2011/92/UE richiede che ai fini di tale esenzione si debba tener conto, oltre che della soglia di potenza, anche di ulteriori criteri (previsti dall’Allegato II della direttiva medesima). Tutto ciò avrebbe quindi richiesto, a prescindere dalla soglia di potenza dell’impianto, una verifica specifica per appurare se il progetto avesse dovuto essere sottoposto a VIA, da svolgersi nel contesto di un procedimento del quale - fra l'altro - il Comune non ha la titolarità. In conclusione, il TAR ha dunque ritenuto che la norma regionale in questione dovesse essere disapplicata, in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria.
Si tratta di una questione aperta e sulla quale il Legislatore toscano, pur intervenuto a modificare detta disciplina con la L.R. 25 febbraio 2016, n. 17, non sembra aver fugato tutti i dubbi sulla piena ed effettiva attuazione della suddetta direttiva comunitaria. Per cui non può escludersi che si ripetano casi analoghi, quali già verificatisi di recente in altri territori della Toscana, con le istituzioni che si trovano strette nella tenaglia dell’incertezza normativa e di proteste e contestazioni localistiche.
L’intervento, stante la situazione, non sarà realizzato per la decisione degli investitori, precedente alla sentenza, che hanno rinunciato all’acquisto dei terreni. L’area del Pip Petrona è interamente disponibile per nuovi insediamenti, sempre in un’ottica di creare sviluppo e occupazione per il territorio.