Documenti di riconoscimento e di identità

Prorogata  la validità al 31 dicembre 2020

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 lugio 2020, n. 77 proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Va segnalato che la formulazione finale della norma, con l’espressione “ad ogni effetto di legge” è finalizzata a evitare che la proroga potesse ritenersi limitata ai soli fini dell’utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità e non anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dei documenti de quibus (ci si riferisce in particolare alle patenti di guida e alle patenti nautiche che, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00 sono equiparati ai documenti di identità).