Documenti di riconoscimento

Pubblicato Lunedì, 14 Dicembre 2020
Data di scadenza Lunedì, 14 Dicembre 2020

La validità è prorogata  al 30 aprile 2021

Si ricorda che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti, comprese le patenti, è stata prorogata al 30 aprile 2021.

Lo dispone la legge 159/2020 di conversione del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 che stabilisce che  all'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021».

La norma proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 aprile 2021.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Con la medesima legge 159/2020 è stato modificato anche  l’articolo 103, co. 2, del decreto legge n. 18 del 2020, per cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Attualmente la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, per cui al momento la proroga scadrà alla data del 3 maggio 2021. Tale proroga si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, quindi, con effetto retroattivo.