Coronavirus: i divieti del Sindaco

Ancora restrizioni con ordinanza del Sindaco

Con ordinanza n. 32/2020 è stato disposto che fino al 3 aprile 2020, le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, hanno l'obbligo della sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari.

Con ordinanza n. 28/2020 è stato disposto quanto segue:

• fino al 25 marzo 2020, la sospensione dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati nell’ambito del territorio comunale, nonché all’interno della stazione ferroviaria, ad eccezione di quelli presenti sulla rete autostradale. Gli stessi esercizi potranno continuare solo la vendita di tabacchi, ove prevista;
• L’acquisto di generi alimentari e di tutti gli altri generi ammessi dall’allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 è consentito all’interno del confine comunale solo a residenti e ai domicialiati del Comune di.Scarperia e San Piero;
• Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprese quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari.

• fino al 3 aprile 2020,

 Le tassative motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (per lavoro, ragioni di salute o altre necessità come,  ad esempio, gli acquisti di generi alimentari) devono sussistere anche in caso di utilizzo delle biciclette, di spostamenti a piedi e con qualsiasi altro mezzo di circolazione. Se la motivazione dell’uscita dalla propria abitazione è l’esercizio indispensabile dell’attività motoria individuale (passeggiata per ragioni di salute dimostrabile in caso di accertamento) o sia l’uscita con l’animale di compagnia, è obbligatoria la permanenza in prossimità della propria abitazione e comunque non oltre i 1.000 metri dalla stessa;
 di integrare l'ordinanza del 17/03/2020 n. 25 stabilendo la chiusura di tutti i parchi pubblici  e aree verdi del territorio Comunale.

 

In allegato il testo integrale dell'ordinanza sindacale n. 28/2020.